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                                                                Termini di servizio

 

Le seguenti condizioni si applicano alla vendita di autovetture usate (oggetto di acquisto) da parte di

Leoma Global GmbH  (venditore).

  I. Contratto di vendita/Trasferimento di diritti e obbligazioni
1. L'acquirente è vincolato all'ordine per un massimo di 10 giorni. Il contratto di acquisto è concluso quando il venditore ha confermato per iscritto l'accettazione dell'ordine entro il termine indicato o la consegna viene eseguito. Tuttavia, il venditore è tenuto ad informare immediatamente il cliente se non accetta l'ordine.
2. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell'acquirente dal contratto di acquisto richiede il preventivo consenso scritto del venditore.
3. Tutti gli accordi devono essere stipulati in forma testuale. Ciò vale anche per accordi e assicurazioni accessorie, nonché successive modifiche al contratto.
4. Non si applicano le condizioni generali dell'acquirente anche se il venditore non le ha espressamente contraddette.

II.Prezzi
1. Il prezzo dell'oggetto d'acquisto si intende quello della sede del venditore, eventualmente comprensivo di IVA (prezzo d'acquisto).
2. Le spese accessorie concordate e le spese sostenute dall'acquirente verranno addebitate in aggiunta.

III. Pagamento in acconto
1. Il prezzo di acquisto, i prezzi per servizi accessori e le spese sostenute sono dovuti al momento della consegna dell'oggetto di acquisto e della consegna o dell'invio della fattura. Non sono concessi sconti in denaro o altri sconti. Le carte di credito non sono accettate come mezzo di pagamento per il prezzo di acquisto.  
2. L'acquirente può compensare con le pretese del venditore solo se la domanda riconvenzionale dell'acquirente è incontestata o esiste un titolo legalmente vincolante; L'acquirente può far valere un diritto di ritenzione solo se si basa su crediti derivanti dal contratto di acquisto.

IV. Consegna e ritardo nella consegna
1. Le date di consegna oi termini di consegna, che possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti, devono essere indicati in forma testuale.
I termini di consegna iniziano con la conclusione del contratto. Se successivamente vengono concordate modifiche al contratto, è necessario concordare contestualmente una nuova data di consegna o un nuovo termine di consegna, se necessario.
2. L'acquirente può richiedere al venditore di consegnare 10 giorni dopo il superamento di una data di consegna non vincolante o di un termine di consegna non vincolante. Il venditore è inadempiente una volta ricevuta la richiesta. Se l'acquirente ha diritto al risarcimento dei danni causati da ritardo, questo è limitato a un massimo del 5% del prezzo di acquisto concordato in caso di negligenza lieve da parte del venditore.
3. Se il compratore vuole anche recedere dal contratto e/o chiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione, deve fissare al venditore un termine ragionevole per la consegna dopo il termine di 10 giorni di cui al numero 2, comma 1 della presente sezione.
Se l'acquirente ha diritto al risarcimento del danno invece della prestazione, il diritto in caso di negligenza lieve è limitato a un massimo del 10% del prezzo di acquisto concordato. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che, al momento della conclusione del contratto di acquisto, esercita la propria attività professionale commerciale o autonoma, sono escluse le richieste di risarcimento in caso di colpa lieve .
Se il venditore non è in grado di consegnare accidentalmente mentre è inadempiente, è responsabile con le limitazioni di responsabilità sopra concordate. Il venditore non è responsabile se il danno si sarebbe verificato anche se il servizio fosse stato fornito nei tempi previsti.
4. Se viene superata una data di consegna vincolante o un termine di consegna vincolante, il venditore è già in mora per il superamento della data di consegna o del termine di consegna. I diritti dell'acquirente sono quindi determinati in base alla Sezione 2 Clausola 3 e Sezione 3 di questa sezione.
5. Forza maggiore o disservizi che si verificano presso il venditore o i suoi fornitori, che impediscono temporaneamente al venditore di consegnare l'oggetto di acquisto alla data concordata o entro il termine concordato senza sua colpa, le date e i termini specificati nelle sezioni 1 al punto 4 della presente sezione cambiano in base alla durata delle interruzioni di prestazioni causate da tali circostanze. Se tali interruzioni comportano un ritardo nell'esecuzione di oltre quattro mesi, l'acquirente può recedere dal contratto. Restano impregiudicati gli altri diritti di recesso.
6. Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità di cui alla presente sezione non si applicano al risarcimento dei danni basato su una violazione dolosa o colposa degli obblighi da parte del venditore, del suo rappresentante legale o del suo agente ausiliario o in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute .

V. Accettazione
1. L'acquirente è obbligato ad accettare l'oggetto d'acquisto entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso di disponibilità. In caso di mancata accettazione, il venditore può avvalersi dei suoi diritti legali.
2. Se il venditore richiede un risarcimento, questo ammonta al 15% del prezzo di acquisto concordato. L'importo del danno deve essere maggiore o minore se il venditore dimostra un danno maggiore o l'acquirente un danno inferiore.
3. L'acquirente ha il diritto di prendere visione dell'oggetto d'acquisto nel luogo di accettazione concordato. Qualsiasi prova su strada prima dell'accettazione deve essere mantenuta entro i limiti delle normali prove su strada fino a 20 km.

VI. riserva di proprietà
1. L'oggetto dell'acquisto rimane di proprietà del venditore fino a quando non siano stati risolti i crediti spettanti al venditore in base al contratto di acquisto.
Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che, al momento della conclusione del contratto di acquisto, esercita la propria attività professionale commerciale o autonoma, la riserva di proprietà si applica anche ai crediti del venditore nei confronti dell'acquirente dal rapporto commerciale in corso fino alla definizione dei crediti in relazione all'acquisto .
Durante il periodo di riservato dominio, il venditore ha diritto al possesso della carta di circolazione parte II (documento di immatricolazione del veicolo). Su richiesta dell'acquirente, il venditore è obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà se l'acquirente ha soddisfatto indiscutibilmente tutti i crediti in relazione all'oggetto dell'acquisto e per gli altri crediti del
il rapporto commerciale in corso sia adeguatamente tutelato.
2. Se l'acquirente non paga il prezzo di acquisto e i prezzi dovuti per i servizi accessori o non li paga in conformità al contratto, il venditore può recedere dal contratto e/o chiedere il risarcimento del danno invece della prestazione in caso di inadempimento colposo dell'obbligo da parte dell'acquirente se ha fissato inutilmente all'acquirente un termine ragionevole per l'adempimento, a meno che non sia necessario fissare un termine secondo le disposizioni di legge.
3. Finché sussiste il riservato dominio, l'acquirente non può disporre dell'oggetto dell'acquisto né concedere a terzi l'uso contrattuale.

VII.Responsabilità per vizi materiali
1. I reclami dell'acquirente per vizi materiali si prescrivono un anno dopo la consegna dell'oggetto dell'acquisto.
In deroga a ciò, la vendita avviene con esclusione di ogni responsabilità per vizi materiali se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un fondo speciale di diritto pubblico o un imprenditore che agisca nell'esercizio della sua attività commerciale o autonoma. attività professionale al momento della conclusione del contratto di acquisto.

Se l'acquirente è un imprenditore e acquisisce l'oggetto dell'acquisto a scopo di rivendita o sfruttamento commerciale, la vendita avviene con esclusione di qualsiasi garanzia.
2. La riduzione del termine di prescrizione nella Sezione 1 Clausola 1 e l'esclusione della responsabilità per vizi materiali nella Sezione 1 Clausola 2 non si applicano ai danni causati da una violazione gravemente negligente o intenzionale degli obblighi da parte del venditore, del suo rappresentante legale o del suo agente vicario o in caso di danno alla vita, al corpo o alla salute.
3. Se il venditore deve risarcire un danno causato da colpa lieve sulla base delle disposizioni di legge, la responsabilità del venditore è limitata:
La responsabilità sussiste solo in caso di inadempimento di obblighi contrattuali essenziali, quali quelli che il contratto di acquisto intende imporre al venditore per contenuto e finalità, o il cui adempimento è indispensabile per la corretta esecuzione del contratto di acquisto e sul rispetto del quale l'acquirente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento. Tale responsabilità è limitata al danno tipico prevedibile al momento della conclusione del contratto.
È esclusa la responsabilità personale dei rappresentanti legali, ausiliari e dipendenti del venditore per danni causati dagli stessi per colpa lieve.
La sezione 2 della presente sezione si applica di conseguenza alla suddetta limitazione di responsabilità e alla suddetta esclusione di responsabilità.
4. Indipendentemente dalla colpa del venditore, resta salva ogni responsabilità del venditore in caso di occultamento fraudolento di un vizio, dall'assunzione di una garanzia o da un rischio di approvvigionamento e ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
5. Per la gestione della rettifica dei vizi vale quanto segue:
a) L'acquirente deve far valere i diritti per vizi materiali presso il venditore. In caso di comunicazioni verbali di reclami, all'acquirente deve essere data conferma scritta di ricezione della notifica.
b) Se l'oggetto dell'acquisto diventa inutilizzabile a causa di un difetto materiale, l'acquirente può, previo consenso del venditore, rivolgersi ad altro maestro meccanico di auto.
c) L'acquirente può far valere reclami per vizi materiali sulla base del contratto di acquisto per le parti installate nell'ambito dell'eliminazione dei difetti fino alla scadenza del termine di prescrizione per l'oggetto acquistato Le parti sostituite diventano di proprietà del venditore.
6. Le pretese di rettifica dei vizi non sono pregiudicate dal passaggio di proprietà dell'oggetto d'acquisto.

VIII. Responsabilità per altri danni
1. Altri reclami del cliente non specificati nella Sezione VI. La "Responsabilità per vizi materiali" è regolata, decade nel termine di prescrizione regolare.
2. La responsabilità per ritardo nella consegna è disciplinata in via definitiva nella Sezione IV “Consegna e ritardo nella consegna”. Per gli altri
Le richieste di risarcimento danni nei confronti del venditore sono soggette alle norme di cui alla Sezione VI. “Responsabilità per vizi materiali”, di conseguenza commi 3 e 4.

IX. Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. In caso di controversie nascenti dal presente contratto di acquisto di autoveicoli usati di peso complessivo consentito non superiore a 3,5 t - ad eccezione del prezzo di acquisto - le parti possono chiamare il collegio arbitrale autoveicoli competente per la sede legale del venditore . Il ricorso deve essere proposto immediatamente dopo la conoscenza del punto impugnato, al più tardi entro 13 mesi dalla consegna dell'oggetto d'acquisto, mediante deposito di memoria (ricorso) al collegio arbitrale dell'autoveicolo.
2. Il ricorso giurisdizionale non è escluso dalla decisione del collegio arbitrale degli autoveicoli.
3. Con ricorso al collegio arbitrale degli autoveicoli, la prescrizione è sospesa per la durata del procedimento.
4. Il procedimento dinanzi al collegio arbitrale degli autoveicoli si basa sul suo regolamento interno e procedurale, che le parti saranno fornite dal collegio arbitrale degli autoveicoli su richiesta.
5. Il ricorso al collegio arbitrale degli autoveicoli è escluso se è già stata intrapresa un'azione legale. Se viene intrapresa un'azione legale durante un procedimento arbitrale, il collegio arbitrale degli autoveicoli cessa il suo lavoro.
6. L'utilizzo del collegio arbitrale degli autoveicoli non comporta alcun costo.

X. Avviso ai sensi del § 36 – Legge sulla risoluzione delle controversie dei consumatori (VSBG)
Il venditore non parteciperà a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un collegio arbitrale dei consumatori ai sensi del VSBG e non è obbligato a farlo.

XI. Luogo di adempimento/giurisdizione
1. Luogo di adempimento per la consegna dell'oggetto d'acquisto è la sede principale o filiale del venditore indicata nel contratto d'acquisto.
2. Il foro competente esclusivo per tutti i crediti attuali e futuri derivanti dal rapporto commerciale con i commercianti, comprese le cambiali e gli assegni, è la sede legale del venditore.
3. Lo stesso foro si applica se l'acquirente non ha un foro generale in Germania, trasferisce il suo domicilio o luogo di residenza abituale all'estero dopo la conclusione del contratto o il suo domicilio o luogo di residenza abituale non è noto al momento in cui l'azione è depositata. Per il resto, in caso di pretese del venditore nei confronti dell'acquirente, il foro competente è il suo luogo di residenza.

A partire dal 02/01/2017

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